L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011 riconosce la validità del “ravvedimento parziale” eseguito dal contribuente entro la scadenza stabilita dalla legge pagando sanzioni e interessi rapportati al debito versato in ritardo.
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Ravvedimento parziale: l’Agenzia ne riconosce la validità






